Associazione Bambini Autistici

statuto

Statuto

A.B.A. Associazione Bambini Autistici

Art. 1
COSTITUZIONE DENOMINAZIONE E SEDE

1. E’ costituita tra i genitori, familiari e tutori di persone affette da sindrome autistica e da chiunque ne faccia richiesta, l’Associazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266 denominata “A.B.A. Associazione Bambini Artistici. L'Associazione assumerà nella propria denominazione e in qualsivoglia segno distintivo, la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale o del relativo acronimo ONLUS, assicurando che la stessa verrà indicata in ogni documento e in qualsiasi comunicazione verso terzi o verso il pubblico.
2. Si intende per sindrome autistica (DPS) la sindrome identificata dalla definizione formulata nelle classificazioni internazionali, DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) della Società Psichiatrica Americana e ICD (International Classification of Deseases and Disorders) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
3. Si accetta che l’autismo è la conseguenza di una disfunzione cerebrale piuttosto che un disturbo di origine psicogenetica.
4. L’Associazione ha sede legale in Conversano, via Sant’Agostino n. 13 Lo spostamento della sede può essere deciso dall’Assemblea Straordinaria, a norma del Codice Civile.
5. L’associazione ha durata illimitata.

Art. 2
SCOPI E FINALITA’

L’associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Come associazione di volontariato ex legge 11 agosto 1991 n. 266, le attività sotto indicate sono prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Essa promuove l’educazione specializzata, l’assistenza sanitaria e sociale, la formazione degli operatori, la tutela dei diritti civili a favore delle persone autistiche e con disturbi generalizzati dello sviluppo affinché sia loro garantito il diritto ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità.
L’associazione in favore degli autistici si propone di:
1. Creare un collegamento tra le famiglie e valorizzarne le potenzialità terapeutiche ed il valore essenziale come primaria componente educativa.
2. Sostenere, stimolare, collaborare con “équipe” scientifiche allo scopo di orientare la ricerca verso studi sull’autismo, le sue cause ed i possibili rimedi. Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell’assistenza sanitaria e sociale, nell’educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all’integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società.
3. Promuovere la diffusione dell’informazione a livello di opinione pubblica, di genitori ed operatori, mediante corsi, convegni e pubblicazioni in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali dell’autismo e dei disturbi generalizzati dello sviluppo (ICD e DSM) e con lo stato dell’arte delle più recenti conoscenze, coerentemente con le linee guida dell’A.N.G.S.A. nazionale.
4. Stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole, enti locali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura ecc.) e privati nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative, sociosanitarie, riabilitative, sportive, avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali.
5. Promuovere e/o costituire strutture riabilitative, sociosanitarie, assistenziali, anche in modo tra loro congiunto; strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni degli autistici e disabili intellettivi e relazionali.
6. Stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone autistiche.
7. Stabilire rapporti di collaborazione e di federazione con associazioni italiane e straniere di cui si condividono pienamente gli obiettivi.
8. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri soci.
L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
E’ vietato svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse.
E’ fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3
RISORSE ECONOMICHE

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote associative;
b) contributi degli aderenti;
c) contributi privati;
d) contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 4
SOCI

I Soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell’Associazione.
1. I soci per essere ammessi all’Associazione, devono rivolgere domanda al Consiglio Direttivo dichiarando di accettare, senza riserve, lo statuto dell’associazione.
2. L’ammissione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo e decorrerà da quella data. All’atto di ammissione il socio dovrà versare la quota associativa. Il versamento della quota associativa dovrà essere effettuato annualmente, entro il mese di febbraio. Il socio ammesso nel corso dell’anno è tenuto al versamento dell’intera quota annuale al momento dell’ammissione.
Il socio, la cui domanda non è stata accolta, ha la possibilità di ricorrere avverso la decisione in Assemblea.
3. La qualità di socio si perde:

a. per recesso;
b. per mancato versamento della quota associativa da almeno 18 mesi;
c. per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
d. per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. L’esclusione del socio è comunicata e motivata per iscritto; l’escluso o la persona la cui domanda di adesione non sia stata accettata può produrre, entro 45 giorni dalla comunicazione o diniego, appello al collegio dei Probiviri il quale decide in via definitiva. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, ad eccezione di quanto previsto dalle norme vigenti.
4. Il socio che cessi per qualsiasi motivo di appartenere all’Associazione, come pure gli eredi dello stesso, non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 5
DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

 1) I soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate degli organi associativi; b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo

2) i soci hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche associative.

Art. 6
STRUTTURE

1. L’A.B.A. Associazione Bambini Autistici è un’Associazione articolata sul territorio provinciale.
Nell’ambito provinciale possono essere costituite sezioni locali.
2. Le sezioni locali nella loro autonomia, possono dotarsi di proprio regolamento purché non in contrasto con lo statuto della struttura provinciale.
3. Le sezioni locali sono capaci di autonomia normativa sul piano organizzativo, gestionale e patrimoniale e dell’elettività degli organi di rappresentanza.
4. Le sezioni locali sono dotate di piena autonomia sostanziale e processuale e rispondono con il proprio patrimonio delle obbligazioni contratte.
La richiesta di riconoscimento di una nuova sezione locale deve essere comunicata al CD provinciale attraverso l’invio di copia dell’atto di costituzione in cui sia evidenziata la piena adesione allo statuto provinciale.
Il CD, entro la prima riunione utile, comunica alla sezione gli eventuali rilievi. La sezione locale sarà formalmente riconosciuta come sezione A.B.A. solo dopo l’approvazione definitiva del Consiglio Direttivo.
5. Il regolamento delle sezioni locali e le modifiche dello stesso devono essere comunicati in copia conforme al Consiglio Direttivo provinciale, unitamente all’estratto della delibera dell’Assemblea straordinaria che lo approva.
6. Le sezioni locali hanno facoltà di erigersi a persona giuridica di diritto privato e di chiedere l’iscrizione nei registri di volontariato e delle libere associazioni a cura della pubblica amministrazione.
7. Le sezioni locali informano ed aggiornano il C.D. regionale di tutte le loro attività e/o programmi in modo che lo scambio di informazione renda efficiente ed efficace il raggiungimento degli obiettivi.

Art. 7
ORGANI

Sono Organi dell’A.B.A. Associazione Bambini Autistici:
- L’Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente
- Il Collegio dei Probiviri; (eventuale)
- Il Collegio dei Revisori; (eventuale)

Art. 8
ASSEMBLEE

1. L’assemblea è composta da tutti i soci.
2. il socio non potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato.
3. Tutti i Soci hanno diritto di voto attivo e passivo.
4. L’assemblea dei soci elegge a maggioranza i componenti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, nel corso della prima seduta, il Presidente.
- L’elettorato passivo spetta a tutti i soci senza alcuna altra formalità e le schede possono contenere soltanto una preferenza.
Risultano eletti coloro che hanno ottenuto più voti. In caso di parità è previsto il ballottaggio ed in caso di ulteriore parità risulterà eletto il candidato più anziano.
5. L’assemblea può eleggere il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori.
6. Tutte le assemblee sono convocate dal Presidente. Le assemblee possono altresì essere convocate ad iniziativa di un decimo dei soci oppure su iniziativa di tre componenti il Consiglio Direttivo.
7. L’ assemblea regionale dovrà essere convocata entro il 31 marzo di ogni anno.
8. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono valide con la maggioranza semplice dei presenti. Sono compiti dell’assemblea ordinaria:

- L’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo annuale.
- L’elezione e la presa d’atto della decadenza degli Organi.
- Determinazione dell’importo della quota associativa annuale;
- L’adozione del provvedimento di esclusione dei soci dall’Associazione
- La decisione relativa alla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati Sono compiti dell’assemblea straordinaria:
- L’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti
- La delibera di scioglimento dell’associazione nonché di incorporazione o di fusione con altre strutture analoghe.
- La nomina del commissario liquidatore.

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed ogniqualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci. In seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l’eventuale scioglimento anticipato dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo che deve essere adottata con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. 

Art. 9
PRESIDENTE E CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Presidente presiede l’assemblea dei soci.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi in giudizio.
3. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo che regge ed amministra l’Associazione.
4. Il Presidente predispone i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
5. Il Presidente assume il personale se necessario.
6. Il Presidente notifica, con semplice comunicazione ai competenti uffici, la eventuale modifica della sede.
7. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch’esso eletto dal Consiglio Direttivo.
8. Il Consiglio Direttivo ha compiti di promozione, controllo e indirizzo dell’associazione.
9. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a otto eletti dall’Assemblea dei soci.

Art. 10
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall’assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
2. Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra costoro e gli organi dell’Associazione. Esso giudica “ex bono et equo”, senza particolari formalità di procedura. Il giudizio emesso è inappellabile.
3. I membri del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altra carica all’interno dell’Associazione.
4. Al Collegio dei Probiviri potranno essere affidati altri compiti dal regolamento delle sezioni.
5. Il componente che risulta direttamente o indirettamente interessato alle decisioni del Collegio deve essere sostituito con un membro supplente.

Art. 11
COLLEGIO DEI REVISORI

1. E’ composto da tre membri eletti dall’Assemblea e due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori è eletto in seno al Collegio stesso.
2. Ha il compito di vigilare sulla regolare tenuta della contabilità dell’Associazione ai sensi dell’art. 2403 e seguenti del Codice Civile.
3. Si riunisce almeno una volta all’anno per l’esame del bilancio da sottoporre all’Assemblea dei soci per l’approvazione. È obbligatorio prima dell’esame del bilancio un parere tecnico sulle scritture contabili.
4. I Revisori possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull’andamento di determinati lavori e attività sociali.
5. Essi non possono ricoprire altra carica all’interno dell’Associazione.

Art. 12
COMITATO SCIENTIFICO

Nel caso di costituzione del Comitato Scientifico esso è nominato dal Consiglio Direttivo che sceglierà i suoi membri tra professionisti italiani o stranieri di provata competenza ed esperienza nel campo dell’autismo e che condividano lo Statuto Associativo.
Il Comitato Scientifico nomina al suo interno un Coordinatore.

Art. 13
CARICHE SOCIALI E DURATA

1. Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito. Esse hanno durata di quattro anni e sono rinnovabili.
2. Quando il Presidente, per qualsiasi motivazione cessa dalle sue funzioni, sono automaticamente decaduti tutti gli incarichi da esso attribuiti.
3. Sono previste ma facoltative le cariche onorifiche di Presidente Onorario, Past President, ed eventuali qualifiche onorifiche che il C.D. vorrà riconoscere a personalità che si siano distinte nel campo scientifico e/o sociale anche con contributi economi ci significativi per l’Associazione. Tali cariche non hanno diritto di voto né di elettorato passivo.

Art. 14
BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE

1. Alla fine di ogni esercizio sociale debbono essere redatti a cura del Tesoriere e fatti propri dal Consiglio Direttivo i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre ai rispettivi organi per l’approvazione.
2. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dei soci entro il mese di marzo.
3. Ciascuna sezione dispone di patrimonio proprio.
4. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neppure indirettamente, durante la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo ed utilizzati dalla ONLUS per i fini perseguiti.

Art. 15
GRATUITA’ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

L’attività connessa alla carica associativa non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 16
SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
2. L’avviso dell’Assemblea straordinaria deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data dell’unica convocazione.
3. L’assemblea deciderà, con le stesse modalità, chi dovrà svolgere le funzioni di liquidatore e a liquidazione avvenuta, provvederà che l’eventuale residuo sia devoluto ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore ai sensi della legge 266/91, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello svolgimento. Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 17
NORME DI RINVIO E TRANSITORIE DI ATTUAZIONE

1. Norme di rinvio.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni legislative in materia di associazioni di volontariato ex legge 266/91, nonché quelle del Codice Civile.

Newsletter

Iscriviti alla nostra newsletter e riceverai aggiornamenti dal nostro portale.

Contattaci

ABA Associazione Bambini Autistici

  • Info: +39 080 246 25 79

Seguici su

Siamo social: Seguici e resta in contatto.

Cerca nel sito