Associazione Bambini Autistici

agevolazioni fiscali

Agevolazioni fiscali

L’ABA – Associazione Bambini Autistici è una Onlus ossia un’Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.

Tutte le donazioni a favore di ABA Onlus sono quindi fiscalmente detraibili secondo i limiti indicati dalla legge, purché siano effettuate attraverso bonifici bancari, versamenti in conto corrente postale, carte di credito anche prepagate, assegni circolari o bancari intestati ad ABA Onlus e recanti la clausola “non trasferibile”.

Le persone fisiche possono detrarre l’importo delle donazioni fatte ad ABA Onlus in base alla normativa della Legge 6 luglio 2012 n. 96, stando alla quale le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,00 € a favore delle Onlus consentono una detrazione d'imposta pari al 26% della donazione effettuata.

In alternativa, è riconosciuta, in base al DL 35/2005, la deduzione totale dal reddito complessivo delle liberalità in denaro erogate in favore di Onlus nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 € annui. 

Le persone giuridiche possono detrarre l’importo delle donazioni fatte ad ABA Onlus in base alla normativa del D.P.R. 917/86 stando alla quale è possibile detrarre le donazioni per un importo non superiore a 2.065,83 € o nel limite del 2% del reddito d’impresa annuo dichiarato.

Ricorda di conservare la ricevuta, postale o bancaria della tua donazione.
Per le donazioni tramite domiciliazione bancaria/postale, carta di credito, bonifico e assegno l’estratto conto ha valore di ricevuta.

Legge 6 luglio 2012 n. 96
Art. 15
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione e' consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

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  • Info: +39 080 246 25 79

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